La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3840/2024, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile presentato da due imputati. Essi avevano precedentemente raggiunto un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di gravame. La Suprema Corte ha ribadito che tale rinuncia crea una preclusione processuale, limitando la cognizione del giudice ai soli punti concordati e impedendo l'esame di altre questioni, anche se rilevabili d'ufficio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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