Una società costruttrice, proprietaria di alcune aree di un complesso turistico, veniva condannata a pagare le spese di gestione alla comunione dei proprietari. La società richiedeva a sua volta la restituzione delle somme versate in eccedenza, ma la Corte d'appello respingeva la domanda dichiarando inammissibili i documenti presentati per la prima volta in secondo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che, per i giudizi iniziati prima della riforma del 2012, è consentita la presentazione di nuove prove in appello se queste risultano indispensabili per la decisione della causa. I giudici hanno ritenuto fondamentali le ordinanze di assegnazione somme per verificare l'effettivo pagamento degli oneri. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello.
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