Un professionista ha notificato un precetto per il pagamento di compensi professionali. La società debitrice ha proposto opposizione, sostenendo di aver già pagato parte del debito. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'opposizione, riducendo significativamente l'importo dovuto e condannando il professionista a rimborsare le spese legali alla società. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che, essendo il suo credito comunque riconosciuto (seppur in misura minore), le spese dovevano essere compensate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che nell'opposizione a precetto la parte vittoriosa è il debitore la cui opposizione viene accolta, anche solo in parte. Pertanto, la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali opposizione a precetto è legittima e rientra nel potere discrezionale del giudice.
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