Un condannato ha richiesto la rideterminazione del fine pena sostenendo che un periodo di detenzione già scontato dovesse essere computato a suo favore. La richiesta nasceva dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati in fase esecutiva, che aveva portato a una pena complessiva inferiore rispetto alla somma delle singole condanne. La Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il reato continuato è una finzione giuridica valida solo per determinati scopi normativi. Ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la riduzione della pena derivante dalla continuazione non comporta l'imputazione automatica del tempo 'risparmiato' ad altre pene in esecuzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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