La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una lavoratrice licenziata dall'Azienda. La lavoratrice, una cassiera, aveva contestato il suo licenziamento disciplinare, sostenendo che l'Azienda tollerasse una prassi di incasso di assegni non trasferibili da parte di persone diverse dall'intestatario. I giudici di merito avevano respinto la sua domanda, ritenendo che la lavoratrice non avesse fornito prove sufficienti di tale prassi. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e che il ricorso mirava a una nuova analisi dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il licenziamento disciplinare è stato quindi confermato.
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