La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione di non compensare le spese legali, anche in caso di accoglimento solo parziale della domanda, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un'azienda aveva contestato la condanna al pagamento integrale delle spese a fronte di una notevole riduzione della somma richiesta da un ex dipendente. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non violi il principio assoluto della soccombenza, cioè condannando la parte totalmente vittoriosa.
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