Un cittadino, dopo aver ottenuto in appello una parziale vittoria con il ricalcolo degli interessi su un risarcimento danni, ha impugnato la decisione sulla compensazione spese legali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nel compensare le spese processuali. La Corte ha ritenuto logiche le motivazioni della corte d'appello, basate sulla natura tecnica e di minima incidenza della questione e sulla condotta non oppositiva delle controparti.
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