La Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento per il danno da irragionevole durata di un processo (Legge Pinto) spetta al creditore anche quando la procedura esaminata, come un fallimento, si conclude senza attivo. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, il quale sosteneva che la consapevolezza dell'infruttuosità della procedura escludesse il danno. È stato chiarito che il "valore della causa" si calcola sull'importo del credito azionato e non su quello effettivamente recuperato. Inoltre, la grande dimensione economica del creditore non rende la pretesa "irrisoria" se il suo valore oggettivo è significativo. La Corte ha anche accolto il ricorso incidentale della società creditrice, integrando la liquidazione delle spese legali per fasi del giudizio precedentemente omesse.
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