L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa. Il suo legale aveva inoltrato una istanza di rinvio via PEC per un concomitante impegno professionale, ma la Cancelleria ha sottoposto la richiesta ai giudici soltanto il giorno successivo all'udienza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'invio della richiesta tramite posta elettronica certificata è ammissibile, ma l'imputato ha l'onere di dimostrare l'effettiva e tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario prima del processo. Non essendoci la prova della lettura tempestiva dell'istanza da parte della cancelleria, la sentenza di condanna è valida e l'Imputato deve pagare le spese processuali.
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