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Porto Di Armi Od Oggetti Atti Ad Offendere

26 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il reato commesso da chi porta fuori dalla propria abitazione armi o strumenti che possono essere usati per ferire, senza averne una valida giustificazione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Reato di danneggiamento: confermata la condanna in Cassazione
Un cittadino ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di danneggiamento e per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La difesa sosteneva che la condotta integrasse la meno grave fattispecie di deturpamento o imbrattamento e invocava la particolare tenuità per la contravvenzione sulle armi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dai giudici di appello, senza denunciare specifiche violazioni di legge. La Suprema Corte ha confermato la piena validità della ricostruzione probatoria dei gradi precedenti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: no al trasporto auto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico di un automobilista per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno rinvenuto una mazza da baseball nascosta nel vano della ruota di scorta e un coltello a serramanico a scatto nell'abitacolo. L'imputato ha tentato di giustificare gli oggetti adducendo motivi sportivi per la mazza e professionali per il coltello. I giudici hanno ritenuto tali spiegazioni del tutto inverosimili per la modalità di occultamento e per le caratteristiche micidiali della lama, non compatibile con la mansione di magazziniere. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: ricorso inammissibile
Un imputato subisce una condanna per il porto di armi od oggetti atti ad offendere a quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda. Il difensore propone ricorso per Cassazione contestando la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure difensive. I giudici spiegano che l'inammissibilità originaria impedisce di calcolare il tempo utile per la prescrizione maturato dopo la sentenza di secondo grado. L'imputato perde definitivamente la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: no al ricorso sul fatto
Un cittadino ha subito una condanna al pagamento di un'ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'interessato ha presentato ricorso contestando la ricostruzione dei fatti e la misura della sanzione applicata dal giudice di primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici supremi hanno evidenziato che la sede di legittimità non consente la rivalutazione delle prove o dei fatti storici. Inoltre, il tribunale aveva motivato la pena in modo sintetico ma corretto, applicando una sanzione di poco superiore al minimo di legge nel pieno rispetto dei criteri legali. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: bastone costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, in particolare per aver trasportato un bastone in legno di significative dimensioni. I giudici hanno confermato la validità della motivazione della sentenza d'appello, che richiamava quella di primo grado. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa della non minima offensività della condotta, desunta dalle dimensioni dell'oggetto. Infine, è stata respinta la richiesta di prescrizione maturata dopo la presentazione di un ricorso già di per sé inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: il ricorso costa caro
Il Cittadino veniva condannato dal Tribunale al pagamento di un'ammenda di 1.000 euro per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, nello specifico un coltello. Il difensore proponeva appello chiedendo l'assoluzione o la particolare tenuità del fatto. Trattandosi di una sentenza che infliggeva la sola ammenda, l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi presentati riguardavano valutazioni di merito (come le caratteristiche del coltello e la concessione di attenuanti) riservate esclusivamente al giudice di primo grado e non riesaminabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: colpa ma pena massima
Un cittadino è stato condannato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, tra cui un machete di cinquanta centimetri. La Corte d'Appello ha confermato la pena di nove mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un'eccessiva severità della pena poiché il fatto era stato qualificato come colposo e non doloso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la gravità concreta del fatto, desunta dal numero e dalla pericolosità degli oggetti sequestrati, unita ai numerosi precedenti penali del soggetto, giustifica pienamente la misura della sanzione applicata, anche in presenza di una condotta colposa. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Martelletto di notte: porto di armi od oggetti atti ad offendere
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 1.500 euro di ammenda nei confronti di una cittadina sorpresa di sera in strada, priva di documenti e intenta a consumare stupefacenti, in possesso di un martelletto infrangi-vetro. I giudici hanno chiarito che il porto di armi od oggetti atti ad offendere si configura anche per strumenti di uso comune, come il martelletto, qualora le circostanze di tempo e di luogo ne rivelino l'oggettiva idoneità all'offesa della persona e manchi un giustificato motivo. Nel caso specifico, il contesto serale e degradato ha reso l'oggetto chiaramente utilizzabile per un'aggressione fisica, portando al rigetto del ricorso.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: no alla prescrizione
Il caso riguarda un cittadino condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della legge n. 110 del 1975. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Ha inoltre eccepito la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i primi motivi riguardavano valutazioni di fatto già correttamente affrontate nei gradi precedenti. Riguardo alla prescrizione, i giudici hanno chiarito che, essendo il ricorso inammissibile, non è stato possibile instaurare un valido rapporto processuale in Cassazione, impedendo così la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: ricorso respinto con multa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. L'uomo era stato condannato a sei mesi di arresto e cinquanta euro di ammenda. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi del ricorso erano del tutto generici e si limitavano a ripetere le stesse contestazioni già sollevate in appello, senza confrontarsi con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: condanna inevitabile
Il Tribunale ha condannato il Ricorrente alla pena di dieci mesi di arresto e duemila euro di ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, avendo detenuto un coltello senza giustificato motivo. Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contestando le caratteristiche del coltello, l'utilizzabilità delle proprie dichiarazioni e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché generico e volto a richiedere una inammissibile rivalutazione del merito. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: no sconti per chiodi
Il Cittadino è stato condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso a trasportare una pericolosa traversa in legno con chiodi. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della lieve entità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza muovere critiche concrete alla motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva correttamente evidenziato l'elevata pericolosità dell'oggetto. Di conseguenza, il Cittadino perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'imputato, a cui era stato riconosciuto il vizio parziale di mente, contestava la misura della pena e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno stabilito che le contestazioni riguardavano valutazioni di fatto già ampiamente esaminate nei gradi precedenti e che la motivazione della sentenza d'appello era logica e completa. Di conseguenza, la condanna a cinque mesi e dieci giorni di arresto, oltre all'ammenda, è stata confermata con l'aggiunta delle spese processuali.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: dimenticarlo è reato
Un cittadino è stato condannato a 3.000 euro di ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso fuori casa con un coltello a serramanico di 18 centimetri nel borsello. L'uomo ha giustificato il possesso sostenendo di usarlo per tagliare l'erba in campagna e di averlo dimenticato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il semplice passatempo di tagliare l'erba non costituisce un giustificato motivo per portare un'arma impropria in pubblico. Inoltre, la Cassazione ha escluso la particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali dell'imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di ulteriori 3.000 euro alla cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: scacciacani e arresto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 Legge 110/1975). L'imputato era stato sorpreso con munizioni e bossoli riconducibili a una pistola scacciacani. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e l'eccessività della pena inflitta (nove mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda). La Suprema Corte ha chiarito che i motivi del ricorso erano puramente fattuali e già ampiamente analizzati nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: condanna al sacrario
Tre attivisti sono stati condannati a un'ammenda di duemila euro ciascuno per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli imputati portavano contemporaneamente coltelli a serramanico e un'ascia modificata presso un sacrario storico-politico dedicato alle vittime della seconda guerra mondiale. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei condannati, confermando l'inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno evidenziato come il contesto storico e ideologico del luogo in cui sono state portate le armi escluda qualsiasi ipotesi di lieve entità o di comportamento meritevole di attenuazione, confermando la piena legittimità della condanna e l'obbligo di pagare le spese processuali.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: dimenticanza fatale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda nei confronti di un cittadino sorpreso fuori casa con un coltello a serramanico di 18 centimetri. L'imputato si era difeso sostenendo di aver dimenticato l'oggetto nella tasca del giubbotto dopo averlo ricevuto in regalo. I giudici hanno stabilito che la semplice dimenticanza non costituisce un giustificato motivo per il porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la responsabilità penale del soggetto e condannandolo anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: la scusa del lavoro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'imputato era stato trovato in auto con un punteruolo di 14 centimetri nei pressi della stazione, mentre seguiva l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalking. La difesa sosteneva che l'oggetto servisse per il suo lavoro di elettricista. La Suprema Corte ha stabilito che il giustificato motivo per il trasporto di armi improprie deve essere fornito immediatamente al momento del controllo di polizia, e non può essere inventato o ricostruito a posteriori in tribunale. Di conseguenza, l'uomo è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna per una pinza
Un uomo, già condannato in passato per reati legati al lucro, viene fermato in luogo pubblico con due coltelli a serramanico e una pinza da elettricista di venti centimetri. Non fornendo alcuna spiegazione valida per il trasporto di tali oggetti, viene condannato per porto abusivo di armi e per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche, l'onere della prova e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la mancata giustificazione è un elemento costitutivo del reato e che la gravità del fatto, desunta dal possesso di più coltelli e dai precedenti penali, impedisce l'applicazione di sconti di pena o l'esclusione della punibilità.
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Senza fissa dimora e porto di armi od oggetti atti ad offendere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, sorpreso con un coltello. L'imputato sosteneva che la sua condizione di persona senza fissa dimora costituisse un giustificato motivo per portare l'arma e chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno chiarito che l'assenza di una dimora stabile non autorizza il porto di strumenti atti a offendere. Inoltre, la presenza di precedenti penali esclude l'occasionalità del comportamento, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità. Di conseguenza, la condanna a quattro mesi di arresto e 700 euro di ammenda è stata confermata, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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