La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis del codice penale, è stata respinta. La Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato, recatosi presso l'abitazione di un pluripregiudicato e rientrato solo per l'arrivo delle forze dell'ordine, costituisse una circostanza ostativa alla valutazione di minore offensività del fatto, giustificando così la decisione dei giudici di merito.
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