Una società correntista ha impugnato una sentenza di primo grado, chiedendo in appello la rettifica del proprio saldo debitorio per addebiti non contestati tempestivamente. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, qualificando la nuova richiesta come una inammissibile *mutatio libelli*, ovvero una modifica non consentita della domanda iniziale. La decisione sottolinea che le pretese devono essere definite all'inizio del processo, non potendo essere introdotte nuove questioni in una fase avanzata della causa.
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