Una struttura sanitaria ha richiesto gli interessi di mora a un'azienda sanitaria locale per pagamenti tardivi, basandosi sulla normativa per le transazioni commerciali. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha stabilito che una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti, che aveva già qualificato il loro rapporto come transazione commerciale, aveva l'efficacia di giudicato esterno, rendendo tale qualificazione vincolante anche per la nuova causa, sebbene relativa a un diverso periodo di fatturazione.
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