Il Condannato, condannato per associazione di stampo mafioso e traffico di stupefacenti, ha richiesto tramite incidente di esecuzione la retrodatazione della cessazione della permanenza del reato al 2009, anno del suo primo arresto per detenzione di armi. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendola una mera riproposizione di una questione già decisa nel 2020, che aveva fissato la cessazione al 2011 (data dell'arresto per il reato associativo). La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, stabilendo che la precedente decisione non era frutto di un errore materiale ma di una scelta consapevole basata sulle prove. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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