Un docente assunto a tempo indeterminato nella scuola statale ha chiesto il riconoscimento del proprio anno di formazione e prova svolto presso la Scuola per l'Europa di Parma, dove insegnava con contratto a tempo determinato in regime di aspettativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che, sebbene la Scuola per l'Europa sia un'istituzione statale speciale, il suo ordinamento prevede regole d'impiego e programmi incompatibili con il percorso ordinario. Inoltre, la legge stabilisce espressamente che il personale statale può essere assegnato a tale istituto solo dopo aver superato il periodo di prova docenti. Di conseguenza, non è possibile svolgere il tirocinio obbligatorio in questa sede speciale, confermando la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione scolastica.
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