La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da un'imputata condannata per i reati di minaccia e percosse. La sentenza chiarisce che, per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, l'impugnazione in sede di legittimità è limitata esclusivamente alla violazione di legge, precludendo ogni censura relativa alla ricostruzione dei fatti o ai vizi di motivazione. Inoltre, i giudici hanno stabilito che le semplici scuse non integrano una condotta riparatoria sufficiente per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, poiché non soddisfano le esigenze di prevenzione e riprovazione sociale.
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