La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28433/2024, chiarisce due aspetti cruciali sulla pensione integrativa per benefici combattentistici. In primo luogo, stabilisce che il calcolo del beneficio deve basarsi sulla retribuzione alla data di soppressione del fondo pensionistico, non su quella al momento del pensionamento. In secondo luogo, afferma che tale beneficio, a differenza di altri simili, non è "sterilizzato" e può essere riassorbito da futuri aumenti della pensione, data la sua natura di maggiorazione del trattamento pensionistico e non di emolumento risarcitorio autonomo.
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