Un correntista, sottoposto ad interdizione ad emettere titoli di credito, firma un assegno di oltre diciassettemila euro. I giudici di merito lo condannano a sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, negando però l'accesso alle sanzioni alternative. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso dell'imputato. La Suprema Corte stabilisce che il divieto di cumulare pene sostitutive e sospensione condizionale, introdotto dalla Riforma Cartabia, non si applica retroattivamente ai fatti commessi nel 2018. In virtù del principio di applicazione della legge più favorevole al reo, la decisione di merito viene annullata limitatamente al diniego della conversione della pena detentiva, rinviando la causa per un nuovo esame.
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