La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un imputato precedentemente condannato per evasione, false dichiarazioni e detenzione di armi. Il ricorrente lamentava la mancanza di una motivazione approfondita da parte del giudice d'appello su attenuanti, sanzioni sostitutive e recidiva. I giudici supremi hanno chiarito che l'omessa specificazione delle ragioni difensive produce l'inammissibilità dell'impugnazione penale originaria. L'eventuale risposta sintetica del tribunale territoriale non sana il difetto di specificità dei motivi, che la Cassazione deve rilevare d'ufficio. Inoltre, la presenza di una recidiva reiterata impediva per legge il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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