L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta, ha stipulato un concordato in appello ottenendo la riduzione della pena detentiva a due anni e sei mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione in merito alla mancata riduzione delle pene accessorie, evidenziando il proprio stato di incensuratezza e la scelta del rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello comprende l'intero quadro sanzionatorio pattuito, implicando la rinuncia a contestare le pene accessorie. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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