Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta e altri reati, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la durata delle pene accessorie fallimentari e la motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, tipica del concordato in appello, preclude successive contestazioni sulla colpevolezza. Inoltre, la durata delle pene accessorie di tre anni è stata ritenuta correttamente motivata in base alla gravità del danno ai creditori, escludendo automatismi e confermando la piena legittimità della decisione della Corte d'Appello. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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