Un Lavoratore è stato condannato per il reato di detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), poiché la quantità e le modalità di possesso escludevano l'uso personale stupefacenti. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione sulla sua responsabilità penale e sull'esclusione dell'uso personale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo infondato e non specifico, in quanto riproponeva censure già valutate e respinte in appello. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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