L'Imputata, condannata in appello per il reato di spendita di monete falsificate dopo la prescrizione della truffa, ricorre in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il diniego della particolare tenuità del fatto può essere motivato anche implicitamente, desumendolo dalla gravità del reato e dalla colpevolezza. Nel caso specifico, emergono due ostacoli insuperabili: la condotta reiterata dell'imputata e, soprattutto, il limite edittale della pena. Il reato contestato prevede infatti una pena massima di sei anni di reclusione, superando la soglia allora prevista dalla legge per l'applicazione del beneficio. L'Imputata perde il ricorso e viene condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
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