Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello per reati di resistenza e possesso di armi, presenta ricorso in Cassazione. Sostiene che il suo consenso era viziato perché la pena concordata includeva una multa per un reato che prevede solo la reclusione. La Corte di Cassazione, però, stabilisce l'inammissibilità del ricorso concordato in appello. I giudici chiariscono che, una volta accettato l'accordo, non è possibile contestarlo per errori di calcolo, a meno che la pena non sia totalmente illegale (di un genere diverso o fuori dai limiti massimi). L'accordo sulla pena, una volta siglato, preclude ripensamenti successivi basati su vizi minori. L'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese.
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