La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di una domanda di revocazione di un decreto ingiuntivo. La parte ricorrente non aveva indicato, nell'atto introduttivo, le prove relative al giorno della scoperta della falsità del documento su cui si basava l'ingiunzione, come richiesto a pena di inammissibilità. Secondo la Corte, la successiva produzione di prove non può sanare il vizio iniziale dell'atto, rendendo la domanda di revocazione sentenza irrimediabilmente inammissibile.
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