La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7521/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la concessione di attenuanti, il riconoscimento della recidiva e la quantificazione della pena, non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da una motivazione logica e non arbitraria. Il ricorso contestava proprio questi aspetti, ma è stato respinto in quanto le decisioni della Corte d'Appello erano state ampiamente e correttamente argomentate.
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