Due soggetti, condannati in primo grado per rapina e lesioni, concordano in secondo grado una riduzione della pena a tre anni e sei mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e l'applicazione delle pene accessorie. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità i motivi rinunciati o la congruità della sanzione pattuita. Inoltre, le pene accessorie, essendo obbligatorie per legge, sfuggono all'accordo delle parti e devono essere applicate d'ufficio dal giudice. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »