La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52111/2019, chiarisce i limiti di impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. In questo caso, il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge, come la contestazione sulla durata della pena accessoria (fissata per legge a 5 anni e non parametrata alla pena principale) e sulla valutazione del merito del fatto. La Corte sottolinea che il ricorso patteggiamento è limitato a vizi specifici, escludendo censure sulla motivazione.
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