La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un gruppo di dipendenti scolastici (personale ATA) trasferiti dagli enti locali allo Stato. I lavoratori chiedevano il ricalcolo dello stipendio per evitare un peggioramento retributivo, pretendendo di includere anche i premi di produttività percepiti in precedenza. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: nel confronto tra il vecchio e il nuovo stipendio, si devono considerare solo le voci fisse e continuative. I compensi variabili e occasionali, come i bonus legati alla produttività, sono esclusi. Questo perché non costituiscono un diritto economico acquisito e stabile. Di conseguenza, non si è verificato alcun illegittimo peggioramento retributivo e i lavoratori hanno perso la causa.
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