La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. I motivi del ricorso, incentrati su una presunta illogicità della motivazione e sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sono stati respinti. La Corte ha ribadito che non può riesaminare le prove, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione. Inoltre, ha qualificato il secondo motivo come mera ripetizione di argomenti già respinti in appello, rendendo così il ricorso inammissibile.
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