L'Imputato, condannato per peculato in concorso, ottiene dalla Cassazione l'annullamento con rinvio per la prescrizione di alcuni episodi. Il giudice di rinvio ridetermina la pena eliminando la quota relativa ai reati prescritti, mantenendo però inalterata la pena base. L'Imputato ricorre nuovamente in Cassazione lamentando un'errata quantificazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che il giudice di rinvio ha rispettato i limiti di legge. In particolare, opera il divieto di reformatio in peius, che impedisce di superare la pena complessiva precedentemente inflitta quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato. Inoltre, si applica il vincolo del giudicato parziale sulla pena base, che non può essere modificata. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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