La Corte di Cassazione stabilisce che una notifica PEC non ufficiale, proveniente cioè da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi, è da considerarsi valida se raggiunge il suo scopo e non pregiudica il diritto di difesa del destinatario. Il caso riguardava un'azienda che aveva impugnato un avviso di pagamento, sostenendo l'invalidità della notifica preliminare. La Corte ha accolto il ricorso dell'Ente Fiscale, affermando che la mera irregolarità formale dell'indirizzo del mittente non è sufficiente a rendere nullo l'atto, se il contribuente è stato in grado di comprendere la comunicazione e difendersi adeguatamente.
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