Un'erede rivendicava la proprietà di alcuni quadri depositati presso una società poi fallita, basando la sua prova su documenti inviati come allegati a una PEC. Inizialmente, la sua richiesta fu respinta perché i documenti non erano nel corpo dell'email. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la ricevuta di consegna di una Posta Elettronica Certificata fornisce data certa PEC all'intero messaggio, inclusi i suoi allegati. Questo li rende legalmente validi e opponibili a terzi, come il curatore fallimentare, a meno che non vi sia una contestazione specifica e dettagliata sulla loro conformità.
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