Un autista ha lavorato alle dipendenze di un'Ambasciata, chiedendo poi il pagamento di differenze retributive per TFR e tredicesima mensilità. L'Ambasciata ha sostenuto che il superminimo pagato mensilmente assorbisse tali somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ambasciata, stabilendo che il patto di conglobamento, con cui si inseriscono nella retribuzione ordinaria istituti come la tredicesima, è valido solo se nell'accordo sono indicati chiaramente i singoli titoli a cui si riferisce la somma complessiva. In mancanza di questa specifica, si presume che lo stipendio pagato compensi solo l'attività ordinaria. L'Ambasciata è stata quindi condannata a pagare oltre 74.000 euro al lavoratore, oltre alle spese legali.
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