L'Imputato ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena concordata tra le parti (patteggiamento). La difesa contestava la congruità della sanzione e la motivazione del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, la sentenza concordata si può impugnare solo per vizi di volontà, difetto di corrispondenza tra richiesta e decisione, errata qualificazione del fatto o pena illegale. Contestare la sola misura della sanzione non è consentito. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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