Un Ricorrente ha impugnato una sentenza di patteggiamento, lamentando vizi di motivazione e una pena pecuniaria sproporzionata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La legge, infatti, limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento solo a specifiche violazioni di legge, escludendo le contestazioni sulla motivazione o sulla proporzione della pena, se non inficiata da illegalità. Poiché i motivi del Ricorrente non rientravano in queste eccezioni, la Suprema Corte ha confermato la decisione, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ribadendo i confini della inammissibilità ricorso patteggiamento.
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