Un automobilista riceve una condanna per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Inizialmente, nell'atto di opposizione al decreto penale, richiede la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Successivamente, durante la seduta per concordare la pena mediante patteggiamento, l'imputato non ripropone tale richiesta al giudice. Ciononostante, presenta ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sanzione sostitutiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che l'imputato non ha formulato la richiesta di lavoro di pubblica utilità nella sede decisiva del patteggiamento. Di conseguenza, l'automobilista perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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