Un imputato accusato del reato di maltrattamenti contro familiari ha concordato una pena con la formula del patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, l'interessato ha presentato un ricorso per cassazione contro patteggiamento, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato previste dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il codice di procedura penale limita drasticamente i motivi di impugnazione delle sentenze concordate, escludendo la contestazione generica della mancata assoluzione d'ufficio. A causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, l'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Continua »