La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di Patteggiamento. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo all'assenza di cause di proscioglimento immediato previste dall'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha ribadito che, a seguito delle riforme legislative, i motivi per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono tassativi e limitati a vizi specifici, tra i quali non rientra la generica carenza motivazionale sul proscioglimento. Di conseguenza, oltre all'inammissibilità, è stata comminata una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Continua »