La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, ribadendo che i motivi di impugnazione contro una sentenza di applicazione pena su richiesta sono tassativamente previsti dalla legge. Il caso riguardava una condanna per reati di droga, e il ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione nella determinazione della pena, è stato respinto perché tale motivo non rientra tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
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