La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27255/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, co. 2-bis, c.p.p., escludendo censure relative al giudizio di responsabilità, all'applicazione della recidiva o alla misura della pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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