Tre imputati condannati per reati in materia di stupefacenti hanno concordato la pena con la pubblica accusa. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso per contestare la sentenza concordata, lamentando vizi di motivazione sulla responsabilità e sulla congruità della pena, oltre alla mancata verifica delle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati esulano dalle ristrette ipotesi di legge previste per l'impugnazione del patteggiamento. L'accordo iniziale limita fortemente la possibilità di contestare la motivazione del giudice, purché quest'ultimo abbia esercitato regolarmente i propri poteri di controllo. La Suprema Corte ha condannato ciascun ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro.
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