Un imputato, condannato con patteggiamento per rapina aggravata, ha presentato personalmente un ricorso in Cassazione contro la sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché l'atto non rispettava l'Art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato presso la Suprema Corte. La firma personale dell'imputato, anche se autenticata o accompagnata da una delega al difensore, non è sufficiente. La sentenza ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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