Due amministratori, accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, hanno concordato la sanzione in secondo grado. Sfruttando l'istituto del patteggiamento in appello, hanno rinunciato a tutti i motivi di merito, riservandosi di discutere solo la misura della pena. Successivamente, gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice d'appello sul proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi limita la cognizione della corte, esonerandola dall'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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