L'Imputato, dopo aver concordato la pena davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare, ha presentato impugnazione davanti ai giudici di legittimità. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha depositato formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del procedimento a causa della rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende, determinata in misura ridotta proprio in virtù del tempestivo ritiro dell'impugnazione.
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