Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che riconosceva a un detenuto un risarcimento per condizioni detentive disumane. Tuttavia, il ricorso è stato firmato personalmente da un funzionario amministrativo, senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Infatti, secondo le norme vigenti, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale, pena l'inammissibilità. Questa regola sulla rappresentanza tecnica si applica anche alle pubbliche amministrazioni nei giudizi di legittimità. Nonostante l'esito, il Ministero non è stato condannato alle spese processuali data la sua natura pubblica.
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