La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino a cui era stato negato il patrocinio a spese dello Stato a causa di precedenti condanne per reati tributari. Inizialmente, il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo che tali precedenti fossero ostativi. Successivamente, il Tribunale, in sede di opposizione, aveva confermato il rigetto ma cambiando la motivazione, invocando una presunzione di superamento dei limiti di reddito. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, stabilendo che l'esclusione automatica dal beneficio opera solo se il processo in corso riguarda reati tributari e che il giudice dell'opposizione non può peggiorare la situazione del ricorrente introducendo nuovi motivi di rigetto non presenti nel provvedimento originario.
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