La Corte di Cassazione ha chiarito che il patrocinio a spese dello Stato non opera automaticamente per i gradi successivi se la parte è rimasta soccombente in primo grado. Nel caso esaminato, un cittadino aveva impugnato il diniego della liquidazione dei compensi per il grado di appello, sostenendo che la sua posizione di appellante incidentale condizionato non richiedesse una nuova istanza. Gli Ermellini hanno invece ribadito che, ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. n. 115/2002, la soccombenza determina la perdita di efficacia dell'ammissione originaria. Pertanto, per ogni nuovo grado di giudizio, è indispensabile presentare una nuova istanza di ammissione affinché il giudice possa verificare la persistenza dei requisiti reddituali e la non manifesta infondatezza delle pretese.
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