Un legale rappresentante di una società ha impugnato un sequestro preventivo beni societari che aveva colpito sia le quote sociali che l'intero patrimonio. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo che un blind trust avesse privato il rappresentante della legittimazione ad agire, trasferendola al trustee. La Corte di Cassazione ha chiarito che il legale rappresentante ha legittimazione per contestare il sequestro del patrimonio sociale, poiché i beni della società sono distinti dalle quote dei soci, anche se totalitarie. Il blind trust incide solo sulle partecipazioni, non sulla gestione societaria. La Corte ha annullato la decisione del Tribunale, rinviando per una nuova valutazione.
Continua »