Un contribuente avvia un giudizio di ottemperanza per ottenere un rimborso fiscale dall'Amministrazione Finanziaria, a seguito di una sentenza favorevole. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18052/2025, chiarisce i poteri del giudice in questa sede. Pur confermando l'immediata esecutività della sentenza di rimborso, la Corte stabilisce che il giudice dell'ottemperanza deve verificare d'ufficio la compatibilità del beneficio con le norme europee sugli aiuti di Stato (regime 'de minimis') e tenere conto delle leggi sopravvenute che regolano la disponibilità dei fondi per il pagamento, senza però estinguere il diritto del contribuente.
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